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REGIO DECRETO 7 novembre 1920, n. 1691

Che approva il regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie a vapore e dei recipienti di vapore. (020U1691)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  1-1-1921 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 27, 28, 29 e 138 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888-decies, sulla pubblica sicurezza;
Veduto il regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie a vapore e dei recipienti di vapore, approvato col R. decreto in data 17 agosto 1907, n. 646 e modificato coi RR. decreti in data 26 febbraio 1911, n. 313 e 7 marzo 1912, n. 249;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e col Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvato l'unito regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie a vapore e dei recipienti di vapore, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.