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REGIO DECRETO 18 novembre 1920, n. 1655

Che estende, sotto determinati limiti e modalità, alle nuove Provincie il testo unico della legge elettorale politica. (020U1655)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-12-1920 al: 27-3-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico della legge elettorale politica, approvato con Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Nei territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, la prima elezione dei deputati al Parlamento sarà compiuta secondo le norme del presente decreto che determina i limiti e le modalità con cui è esteso alle nuove Provincie il testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495, modificato col R. decreto 13 novembre 1919, n. 2072, con la legge 5 aprile 1920, n. 395, e con la legge 26 settembre 1920, n. 1362.

Art. 1



Sono elettori le persone di sesso maschile, non escluse dall'elettorato secondo le disposizioni del presente decreto, le quali abbiano compiuto il 21° anno di età non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la compilazione o revisione delle liste, e che, nel giorno dell'entrata in vigore di questo decreto, abbiano almeno da un anno il domicilio nel Comune dove dovrebbero esercitare il diritto elettorale, in quanto corrispondano alle condizioni seguenti:

a) siano pertinenti ad un Comune situato nei territori annessi, purché abbiano conseguito la pertinenza prima del 24 maggio 1915 e non soltanto per ragione del loro ufficio, e non abbiano già fatto uso del diritto di opzione per un altro Stato ai sensi degli articoli 78 e 80 del trattato di pace di San Germano; e inoltre o siano nate entro i nuovi confini del Regno o vi abbiano la loro residenza da almeno venti anni o da almeno dieci anni vi posseggano un immobile o vi esercitino un commercio od un'industria registrata presso il tribunale commerciale od una professione od un mestiere denunciato all'autorità industriale o siano iscritte da dieci anni presso una Cassa distrettuale per ammalati delle nuove Provincie od altro Istituto equivalente;

b) ovvero siano nate entro i nuovi confini del Regno, ma, non essendo pertinenti ad un Comune dei territori annessi, abbiano fatto uso, a favore dell'Italia, del diritto di opzione, loro spettante ai sensi degli articoli 78 e 80 del trattato stesso, in quanto tale diritto sia stato accertato dal Commissario generale civile.

Le persone nate nelle nuove Provincie e che abbiano il diritto di pertinenza, secondo le precedenti disposizioni, in un Comune delle Provincie stesse sono iscritte l'ufficio nelle liste elettorali.

Coloro i quali non sono nati e pertinenti in un Comune delle nuove Provincie, presentano al sindaco del Comune nel quale intendono esercitare il diritto di voto, la domanda diretta al Commissario generale civile per il conferimento della cittadinanza, con la rinuncia al diritto d'opzione per un altro Stato.

Tale domanda dovrà essere presentata entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'ammissione di tali persone al diritto di voto non pregiudica la decisione sulla domanda per il riconoscimento della cittadinanza.

Le persone di cui all'art. 78 del trattato di pace di San Germano, devono corredare la domanda col certificato di pertinenza del Comune sito entro i confini delle nuove Provincie, nel quale avevano precedentemente il diritto di pertinenza. Le persone di cui all'art. 80 del trattato, devono produrre un'attestazione dell'autorità consolare italiana nello Stato già facente parte della cessata monarchia austro ungarica, entro i confini del quale si trova l'attuale Comune di pertinenza del richiedente. Tale attestazione, che può essere sostituita da un atto di notorietà, deve comprovare che il richiedente è da considerarsi di nazionalità italiana per discendenza, origine e lingua d'uso.

Saranno ammesse all'esercizio del diritto elettorale le persone per le quali concorrano le condizioni di cui al presente articolo, anche se, avendo avuto in passato il loro domicilio nei territori prima indicati, siano state successivamente residenti o domiciliate nel Regno purché all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto abbiano da almeno tre mesi fatto ritorno e ripreso il loro domicilio nei territori annessi.