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REGIO DECRETO-LEGGE 7 novembre 1920, n. 1608

Che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e lasciare sulle ferrovie principali e secondarie permanentemente aperti e senza obbligo di custodia alcuni passaggi a livello. (020U1608)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1927, n. 985 (in G.U. 02/07/1927, n.151).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal:  7-12-1920 al: 29-11-1980
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VITTORIO EMANUELE

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 27 novembre 1919, n. 2375;
Ritenuta la necessità di provvedimenti intesi a conseguire economie sulle spese del servizio di guardia lungo le linee ferroviarie dello Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di
Stato per i lavori pubblici;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 27 novembre 1919 n. 2375, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. - L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a lasciare tanto sulle ferrovie principali come sulle secondarie, siano esse esercitate a servizio normale, ed a servizio economico, permanentemente aperti e senza obbligo di custodia, i passaggi a livello che presentino, da entrambi i lati, visuale libera, in relazione alla velocità dei treni ed intensità del transito sulla strada ordinaria. Tali passaggi a livello devono essere messi in evidenza con una indicazione fissa verso la strada ordinaria.

Art. 2. - L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a seconda delle condizioni delle linee e della frequenza dei treni, potrà provvedere alle visite alla linea ed ai passaggi a livello, ad intervalli non superiori di tre giorni.