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REGIO DECRETO-LEGGE 7 novembre 1920, n. 1608

Che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e lasciare sulle ferrovie principali e secondarie permanentemente aperti e senza obbligo di custodia alcuni passaggi a livello. (020U1608)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1927, n. 985 (in G.U. 02/07/1927, n.151).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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vigente al 17/05/2024
Testo in vigore dal: 30-11-1980
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1 
 
    ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) 
                                                                ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma
1) l'abrogazione del presente  articolo  salvo  quanto  previsto  dal
precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino
all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne
di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni  di
legge e regolamentari esistenti per le singole materie  indicate  nel
titolo medesimo".