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LEGGE 8 luglio 1920, n. 1037

Che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-921. (020U1037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-8-1920 al: 2-2-1921
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, sino a quando non sieno rispettivamente tradotti in legge e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1920, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-92l e quindi è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo stesso e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori in conformità degli stati di previsione presentati per la loro approvazione alla Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1919 e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE

Sforza.

Visto, Il guardasigilli: Fera.