stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 8 giugno 1920, n. 822

Che concede agli impiegati di ruolo degli archivi notarili distrettuali e sussidiari una ulteriore anticipazione sui futuri stipendi. (020U0822)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  27-6-1920 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 74 del Nostro decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Agli impiegati di ruolo degli archivi notarili distrettuali e sussidiari, con effetto dal 1° maggio 1919, è conceduto, in acconto degli aumenti che risulteranno loro dovuti in seguito all'approvazione delle nuove tabelle degli stipendi e in aggiunta all'anticipazione di L. 1200 disposta con il decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973, un'ulteriore anticipazione di lire cinquecento ai conservatori e di lire ottocento agli altri impiegati.

Qualora, in seguito alla liquidazione dei nuovi stipendi, non risultassero dovuti arretrati, oppure essi non raggiungessero un importo pari alla somma anticipata, questa verrà trattenuta sui futuri stipendi a rate mensili, nella misura che verrà stabilita con decreto del ministro della giustizia e degli affari di culto.