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REGIO DECRETO-LEGGE 2 maggio 1920, n. 698

Che autorizza la creazione di un Istituto nazionale di credito edilizio con sede in Roma. (020U0698)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-6-1920 al: 12-2-1921
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti le case popolari ed economiche emanato con R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 e modificato con Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con i ministri per le finanze e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il Governo del Re è autorizzato a concedere l'esercizio del credito edilizio a un Istituto con sede in Roma, che entro sei mesi dalla data del presente decreto si costituisca con un capitale di 100 milioni di lire interamente versato, aumentabile fino a 300 milioni, e si uniformi alle condizioni e cautele che saranno determinate dal ministro di industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro del tesoro.

L'Istituto nazionale di credito edilizio sarà regolato, oltre che dalle disposizioni contenute nel presente decreto, da tutte quelle che regolano il credito fondiario, in quanto siano con esse compatibili.