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REGIO DECRETO 4 maggio 1920, n. 676

Che istituisce una tassa turistica devoluta all'Ente nazionale per promuovere il miglioramento delle comunicazioni e delle condizioni di viaggio e soggiorno in Italia di cui al R. decreto 12 ottobre 1919, n. 2099. (020U0676)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/1920
Il Regio Decreto 21 novembre 1920, n. 1737 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 01/01/1921.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  19-6-1920 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3 del R. decreto 12 ottobre 1919, n. 2099, relativo all'istituzione dell'Ente nazionale, per l'incremento delle industrie turistiche;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro per l'industria, commercio e lavoro e col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Ogni nota o conto presentato dall'esercente di alberghi e pensioni al cliente, è soggetto, indipendentemente dalle altre tasse di bollo esistenti, ad una tassa turistica, destinata agli scopi dell'Ente nazionale creato col R. decreto 12 ottobre 1919, n. 2099, per promuovere il miglioramento delle comunicazioni e delle condizioni di viaggio e soggiorno in Italia, nella misura seguente:

se l'importo della nota o del conto non supera le lire 50, centesimi 10;

se l'importo della nota o del conto supera le lire 50, ma non le lire 100, centesimi 20;

se l'importo della nota o del conto supera le lire 100, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, centesimi 20.

La tassa turistica è a carico di clienti e non si applica a quella parte del conto che costituisce semplice rimborso di spesa (riscaldamento, telefono, eventuali sborsi por conto dei clienti).