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REGIO DECRETO-LEGGE 18 aprile 1920, n. 537

Concernente il trasferimento di ufficiali commissari di complemento della R. marina nel ruolo di quelli in servizio attivo permanente. (020U0537)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 28 maggio 1922, n. 796 (in G.U. 27/06/1922, n. 150).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-4-1920 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 261, ed il R. decreto 25 gennaio 1920, n. 112 circa trasferimento in servizio attivo permanente di ufficiali commissari di complemento della R. marina;
Considerata l'opportunità e l'equità di non escludere da questo trattamento ufficiali commissari di complemento che, pur avendo molti anni di servizio, hanno oltrepassata l'età stabilita nei predetti decreti;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1




Gli ufficiali commissari di complemento della R. marina che non hanno oltrepassata l'età di anni quarantacinque possono essere trasferiti in servizio attivo permanente, a norma del R. decreto-legge 25 gennaio 1920, n. 112, purché posseggano già oltre quindici anni di servizio utile a pensione.