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REGIO DECRETO-LEGGE 11 marzo 1920, n. 270

Che autorizza un ulteriore stanziamento di 160 milioni per l'attuazione delle deliberazioni della Commissione istituita per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti. (020U0270)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-4-1920 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico di leggi approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonché la legge 14 luglio 1912, n. 835;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno, per il tesoro, per i trasporti marittimi e ferroviari e per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti ed i consumi alimentari; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per l'attuazione delle deliberazioni della Commissione per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti, rese esecutive con decreto 10 marzo 1920, n. 3176 del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, è autorizzata in aggiunta alle somme già stanziate nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero l'annua spesa di lire 160 milioni per il quinquennio 1° gennaio 1919-31 dicembre 1923, comprensiva anche del maggiore onere derivante dagli aumenti delle competenze accessorie.