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REGIO DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1920, n. 135

Concernente l'obbligo della presentazione dei rendiconti alla Corte dei conti per le gestioni fuori bilancio di carattere straordinario. (020U0135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-3-1920 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per tutte le gestioni fuori bilancio di carattere straordinario che, con qualsiasi ordinamento, siano state costituite presso organi civili o militari, dell'Amministrazione dello Stato, è fatto obbligo di presentare rendiconto alla Corte dei conti.

Tale obbligo si riferisce ai conti individuali di ciascun contabile che abbia avuto gestione di danaro o di materie per le aziende di cui trattasi ed ai conti riassuntivi delle aziende stesse per le risultanze complessive.

I conti riassuntivi, dopo la revisione della Corte dei conti, saranno presentati al Parlamento dal ministro del tesoro.