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REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1920, n. 112

Concernente il trasferimento di ufficiali commissari di complemento della R. marina nei ruoli del servizio attivo permanente. (020U0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 28 maggio 1922, n. 796 (in G.U. 27/06/1922, n. 150).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-2-1920 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Considerata la deficienza degli ufficiali inferiori di Commissariato e l'urgenza di provvedere almeno in parte alle vacanze esistenti nei ruoli;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Un terzo dei posti di ufficiali subalterni di Commissariato vacanti alla data del presente decreto, possono essere coperti con ufficiali inferiori e subalterni di Commissariato di complemento della Regia marina, che non abbiano i titoli speciali di studio prescritti dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 261.

I capitani saranno trasferiti col grado di tenente e con l'anzianità che possedevano nel grado di tenente commissario di complemento.

Gli ufficiali commissari di complemento, che abbiano già oltre 10 anni di servizio utili a pensione, possono essere trasferiti in servizio attivo permanente anche se abbiano superato l'età di 32 anni, ma non quella di 40 anni.

A parità di anzianità, quella degli ufficiali trasferiti sarà fissata dopo quella dei pari grado del servizio attivo permanente.