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REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1919, n. 2590

Che modifica alcune disposizioni del decreto-legge Luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 615, riguardanti i concorsi a cattedre vacanti nelle scuole medie. (019U2590)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-2-1920 al: 17-7-1920
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto che le graduatorie dei concorsi generali banditi in conformità del decreto Luogotenenziale predetto non poterono ancora essere rese esecutive e che non potrebbe, pertanto, addivenirsi alla nomina dei vincitori senza pregiudizio della continuità dell'insegnamento nei vari Istituti;
Ritenuta la opportunità di evitare l'apertura di nuovi concorsi generali a troppo breve distanza e la spesa conseguente;
Sentita la sezione per l'istruzione media della Giunta del Consiglio superiore della istruzione pubblica;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A modifica del disposto del comma 1° dell'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 615, col risultato dei concorsi banditi a norma dello stesso comma sarà provveduto alle cattedre vacanti per l'anno scolastico 1920-921 anziché per l'anno scolastico 1919-920. Le nomine dei vincitori dei concorsi anzidetti decorreranno dal 1° ottobre 1920.

Il numero delle cattedre a cui potrà provvedersi, determinato in base al 2° comma dell'art. 2 sopra citato, è fissato invece nel doppio di quello indicato nel bando di ciascun concorso, e a tale effetto si intenderanno inclusi nella graduatoria dei vincitori, in ordine di merito, fino al raggiungimento del numero predetto, quei candidati che siano stati dichiarati idonei dalle Commissioni giudicatrici semprechè abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore ai sette decimi.

Per le nomine si osserveranno i comma 3, 4 e 5 delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 16 luglio 1914, n. 679.