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REGIO DECRETO 28 dicembre 1919, n. 2567

Che approva le «Istruzioni provvisorie di servizio» pei comandi di gruppo di legioni della guardia di finanza. (019U2567)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-2-1920 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della guardia di finanza approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440;
Visto il Regio decreto legge 9 novembre 1919, numero 2073, che approva provvedimenti pel corpo anzidetto;
Visto il regolamento di servizio approvato con Regio decreto 17 gennaio 1909, n. 40;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono approvate le annesse «Istruzioni provvisorie di servizio» pel funzionamento dei comandi di gruppo di legioni della guardia di finanza, viste, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Mortara.