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REGIO DECRETO 14 dicembre 1919, n. 2469

Che determina le attribuzioni dell'Associazione italiana della Croce rossa in tempo di guerra ed in tempo di pace. (019U2469)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-1-1920 al: 3-10-1928
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Art. 1




In caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, l'Associazione italiana della Croce rossa, nei territori dichiarati in stato di guerra, dedicherà le proprie energie e la propria attività allo sgombero dei malati e feriti a mezzo di sezioni automobili, treni ospedali, posti di soccorso nelle stazioni ferroviarie, navi ospedali, ambulanze fluviali e lagunari e relative stazioni. Allestisce anche, per i bisogni di guerra, ospedali chirurgici mobili ed altre formazioni sanitarie specializzate mobili, come ambulanze radiologiche, sezioni di disinfezioni, bagni e doccie mobili, reparti odontoiatrici, con materiale e personale proprio.

L'Associazione suddetta esplica altresì la sua opera a mezzo di unità sanitarie territoriali, in relazione con le risorse di uomini e di materiale di cui può disporre, preventivamente accertate e stabilite.

Per i servizi di rifornimento delle suaccennate unità territoriali e mobili, l'Associazione istituisce, proporzionandoli al numero ed alla efficienza delle unità stesse, magazzini di rifornimento, depositi di personale, autoparchi e simili.