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REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1919, n. 2360

Che abroga il R. decreto-legge 3 settembre 1914, n. 1008, concernente il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima. (019U2360)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/01/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-1-1920 al: 10-11-1923
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Art. 1



VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge in data 16 aprile 1916, n. 429, che converte in legge il R. decreto 3 settembre 1914, n. 1008, che vieta la navigazione aerea in qualunque punto del territorio dello Stato, nello colonie e nel mare territoriale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale in data 30 giugno 1919, n. 1233, che istituisce presso il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari la Direzione getierale per l'aeronautica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con i Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina, dell'interno, degli affari esteri e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 3 settembre 1914, n. 1008, convertito in legge 16 aprile 1916, n. 429, che vieta la navigazione aerea in qualunque punto del territorio dello Stato, nelle colonie e nel mare territoriale, è abrogato.