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REGIO DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1919, n. 1953

Che autorizza il ministro dell'interno a sottoporre a revisione i copioni o scenari di soggetti cinematografici, stabilendo le pene per le relative trasgressioni. (019U1953)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-11-1919
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 25 giugno  1913,  n.  785,  che  ha  autorizzato  il
Governo del Re ad esercitare  la  vigilanza  sulla  produzione  delle
pellicole cinematografiche; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'interno
e per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia  e
per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La tassa di cui alla legge 25 giugno 1913, n. 785, sulle  pellicole
cinematografiche  sottoposte  a  revisione,   siano   esse   prodotte
all'interno,  sia  importate  dall'estero,  aumentata   col   decreto
Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1515, e' stabilita  in  centesimi
trenta per ogni metro di pellicola.