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REGIO DECRETO 3 agosto 1919, n. 1720

Che approva il regolamento speciale per la risicoltura nella provincia di Pavia. (019U1720)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/11/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
Testo in vigore dal: 4-11-1919
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il regolamento per la risicoltura  in  provincia  di  Pavia,
approvato con R. decreto 21 aprile 1910, n. 224, e modificato con  R.
decreto 24 maggio 1911, n. 565; 
 
  Ritenuta l'opportunita'  di  apportare  a  tale  regolamento  altre
modifiche; 
 
  Veduto il nuovo testo di regolamento proposto in via definitiva dal
Consiglio provinciale di Pavia, in adunanza 6 marzo 1919; 
 
  Sentiti il Consiglio superiore di sanita', il  Consiglio  superiore
del lavoro e il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Veduto il titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto
1907, n. 636,  contenente  le  disposizioni  aula  risicoltura  ed  i
regolamenti  generale  e   speciale   per   l'esecuzione   di   dette
disposizioni approvati con i RR. decreti 29 marzo 1908, n. 157,  e  5
gennaio 1911, n. 41; 
 
  Su proposta del Nostro ministro segretario di stato per gli  affari
dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  coi
Nostri ministri, segretari di Stato per l'industria, il  commercio  e
il lavoro e per la agricoltura; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' approvato il nuovo regolamento per la risicoltura  in  provincia
di Pavia, deliberato dal Consiglio provinciale di detta Provincia con
le notifiche introdottovi ai sensi dell'articolo 74 del  testo  unico
delle leggi sanitarie e risultanti  dall'esemplare  che,  vidimato  e
sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri  proponenti,  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 3 agosto 1919. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                         NITTI - FERRARIS - VISOCCHI. 
 
  Visto, Il guardasigilli: MORTARA.