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REGIO DECRETO-LEGGE 25 agosto 1919, n. 1580

Che stabilisce il trattamento economico per il personale delle RR. scuole superiori di agricoltura e delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali e reca inoltre aumento di dotazioni per la sperimentazione agraria. (019U1580)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1919 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli stipendi dei professori ordinari e straordinari, degli assistenti e del personale di segreteria delle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, sono quelli indicati dalle tabelle A, B, C, annesse al presente decreto.

Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono sino ad un massimo di L. 13.200, con tre aumenti quinquennali nella misura di L. 1000 ciascuno i primi due e di L. 1200 il terzo.

Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono sino a L. 11.000 con quattro aumenti quinquennali di L. 750 ciascuno.