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DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 giugno 1919, n. 1556

Che stabilisce norme circa il mantenimento e l'ordinamento del R. Istituto nazionale per le educatrici italiane in Lucca. (019U1556)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1923)
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Testo in vigore dal:  31-10-1919 al: 6-3-1923
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n, 2001 col quale è fondato in Lucca un R. Istituto nazionale per le educatrici italiane;
Visto il regolamento approvato con decreto Reale 22 giugno 1913, n. 1014, in applicazione della legge 14 luglio 1912, n. 854;
Viste le deliberazioni:
a) del comune di Lucca, in data 19 marzo, 23 aprile e 9 giugno 1919;
b) della Camera di commercio e industria di Lucca, in data 28 aprile 1919;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al mantenimento annuo del R. Istituto nazionale, fondato in Lucca per la preparazione delle educatrici per le famiglie che vogliono dare alle proprie giovanette istruzione ed educazione privata, concorrono:

1° il Ministero per l'industria, commercio e lavoro con L. 140.000;

2° il comune di Lucca con L. 24,000;

3° la Camera di commercio e industria di Lucca con L 6000.

Negli anni nei quali fossero concessi al R. Istituto sussidi da parte di altri enti il contributo del comune di Lucca verrà diminuito in misura corrispondente all'ammontare dei sussidi stessi.
In ogni caso il contributo del Comune non potrà mai essere inferiore alle L. 18.000 annue.