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REGIO DECRETO-LEGGE 10 agosto 1919, n. 1475

Che da facoltà al ministro della marina di trasferire nei ruoli del servizio attivo permanente ufficiali inferiori e subalterni di vascello di complemento e della riserva navale stabilendo le modalità del trasferimento medesimo. (019U1475)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/08/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 aprile 1922, n. 480 (in G.U. 24/04/1922, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-8-1919 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Considerata la necessità di colmare, almeno in parte, i vuoti attualmente esistenti nei ruoli degli ufficiali di vascello della R. marina;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per sopperire alle vacanze esistenti nei ruoli degli ufficiali di vascello del servizio attivo permanente è data facoltà al ministro della marina di trasferire nei ruoli del servizio attivo permanente ufficiali inferiori e subalterni di vascello di complemento e della riserva navale in numero però non superiore a 150 complessivamente.

Tale trasferimento potrà concedersi soltanto:

a) ai tenenti di vascello di complemento e della riserva navale, i quali, a decorrere dal 24 maggio 1915, abbiano prestato complessivamente almeno 18 mesi di servizio a bordo di Regie navi armate, o del R. naviglio ausiliario; o a terra, sul fronte terrestre, in piazze marittime dichiarate in stato di resistenza, in Albania o sulla sponda orientale dell'Adriatico;

b) ai sottotenenti di vascello di complemento e della riserva navale che abbiano complessivamente 12 mesi di servizio, di cui almeno sei nelle destinazioni di cui alla lettera a);

c) ai guardiamarina di complemento e della riserva navale che contino almeno sei mesi di servizio in qualsiasi destinazione; i quali tutti per i loro precedenti, diano il maggiore affidamento di poter ben disimpegnare buona parte dei servizi di competenza degli ufficiali di vascello del servizio attivo permanente.

Il trasferimento sarà disposto, su domanda degli interessati, con deliberazione insindacabile del ministro della marina, previo parere favorevole del Consiglio superiore di marina, costituito in Commissione di avanzamento.