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DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1919, n. 1243

Che modifica l'art. 77 del regolamento telefonico approvato con R. decreto 21 maggio 1903, n. 253, relativamente alla tassa dovuta per l'invio degli avvisi di conversazione telefonica. (019U1243)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/08/1919
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Testo in vigore dal: 14-8-1919
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RI D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In forza delle facolta' conferite al Governo del Re con la legge 22
maggio 1916, n. 671; 
 
  Veduto il decreto Reale del 10 ottobre 1915, n. 1510; 
 
  Veduto l'art.  77  del  regolamento  telefonico  approvato  col  R.
decreto 21 maggio 1903, n, 253; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste  ed  i
telegrafi, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  L'art. 77, terzo capoverso, del regolamento  telefonico  21  maggio
1903, n. 253, e' modificato come appresso: 
 
  « Per  l'invio  di  un  semplice  avviso  telefonico  destinato   a
prefissare una  conversazione  con  un  abbonato  della  rete  urbana
corrispondente, il richiedente dovra' pagare la sola  tassa  prevista
dall'art. 24 della legge. Qualora la persona con  cui  egli  desidera
prefissare la conversazione non  sia  un  abbonato  di  quella  rete,
l'avviso stesso potra'  essere  inviato  per  espresso  al  domicilio
indicato: per il recapito di questo espresso il richiedente, oltre la
suddetta tassa, dovra' pagare centesimi  venti  entro  il  raggio  di
distribuzione gratuita dei telegrammi e al di la' di  questo  limite,
centesimi quaranta per ogni  chilometro  o  frazione  di  chilometro,
tenuto conto della sola andata ».