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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 12 giugno 1919, n. 997

Che sostituisce gli articoli 4 e 5 della legge 21 dicembre 1902, n. 542, relativamente alle operazioni consentite all'istituto di credito agrario per il Lazio. (019U0997)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 (in G.U. 12/11/1923, n.265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-6-1919 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (Serie III), sull'ordinamento del credito agrario;
Vista la legge 21 dicembre 1902, n. 542, che istituì in Roma l'Istituto «Credito agrario per il Lazio»;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con il ministro del tesoro e con il ministro dell'industria, commercio e lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Agli articoli 4 e 5 della legge 21 dicembre 1902, n. 542, sono sostituiti i seguenti:

«Art. 4. - L'Istituto «Credito agrario per il Lazio» farà operazioni di credito agrario con Consorzi ed Istituti legalmente costituiti, i quali risiedano ed operino nella provincia di Roma, e con privati agricoltori i quali risiedano nella Provincia stessa.

Le operazioni di credito agrario di esercizio potranno essere fatte direttamente con i privati agricoltori soltanto nel caso che essi risiedano in località ove non esistano o non possano assumere tali operazioni gli enti intermedi».

«Art. 5. - Alle operazioni prevedute nella presente legge sono applicabili tutte le disposizioni contenute nei titoli I e II della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), sull'ordinamento del credito agrario».