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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1919, n. 877

Che sostituisce alcuni articoli di quello 19 agosto 1915, n. 1371, relativo alla costruzione di strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai porti ed approdi di piroscafi postali. (019U0877)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-6-1919 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato pei lavori lavori pubblici di concerto col ministro segretario di Stato pel tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 e 14 del decreto Luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1. - Può essere concesso un sussidio in ragione del 75 per cento della spesa di cui due terzi a carico dello Stato ed un terzo a carico della Provincia ai Comuni:

«a) che essendo sprovvisti di allacciamento rotabile alla ferrovia entro il limite di venticinque chilometri, costruiscano in tutto od in parte la strada di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria più vicina. Eccezionalmente tale strada può congiungere, anziché il capoluogo, altro punto importante del territorio comunale, come può mettere capo ad una stazione diversa dalla più vicina, quando ciò serva a soddisfare la maggior somma degli interessi del Comune o a conseguire una economia nella spesa;

«b) che avendo il capoluogo allacciato alla ferrovia entro il limite dei venticinque chilometri, provvedono alla costruzione della strada di accesso alla stazione omonima purché conseguano una abbreviazione di percorso di almeno un terzo».

«Art. 2 . . . . . può essere concesso un sussidio in ragione del sessanta per cento della spesa, di cui due terzi a carico dello Stato ed un terzo a carico della Provincia, ai Comuni:

«a) che avendo il capoluogo allacciato alla ferrovia entro il limite dei 25 chilomentri, costruiscano una strada di accesso alla ferrovia in servizio di una frazione o di un centro rurale, entrambi di notevole importanza;

«b) che procedano alla ultimazione di strade obbligatorie parzialmente costruite o sistemate rimaste in sospeso per la legge 19 luglio 1894, n. 338, e destinate a raccordare frazioni o borgate con ferrovia».

«Art. 3. - I Comuni allacciati alla ferrovia, entro il limite dei venticinque chilometri, mediante strade, le quali siano riconosciute non rispondenti alle esigenze del traffico, possono, per la sistemazione di tali strade, ottenere un sussidio in ragione del 45 per cento della spesa, di cui due terzi a carico dello Stato ed un terzo a carico della Provincia.

«Quando nei rispetti tecnici od economico-sociali apparisca preferibile costruire una nuova strada anziché sistemare quella esistente, può essere concesso un sussidio nella predetta misura per la costruzione della nuova strada. Questa disposizione è applicabile anche quando la strada pubblica esistente non sia comunale.

«Uguale trattamento può essere fatto ai Comuni che, essendo congiunti alla ferrovia entro il limite dei venticinque chilometri, intendano collegarsi: a) con stazione di altra linea esistente, purché tale stazione costituisca lo scalo più importante per i bisogni della popolazione e del traffico; b) con una linea ferroviaria nuova, purché risulti la necessità di tale collegamento».

«Art. 4 - Può accordarsi un sussidio, in ragione del trenta per cento, di cui due terzi a carico dello Stato ed un terzo a carico della Provincia, ai Comuni che, pur essendo allacciati alla ferrovia nel limite dei venticinque chilometri costruiscano una nuova strada con la quale conseguano in confronto all'allacciamento esistente, un'abbreviazione di percorso di almeno un terzo».

«Art. 6. - Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 (lettera a), 3, 4, del presente decreto, valgono anche per le strade di accesso alle stazioni tramviarie con servizio merci, entro il limite dei venticinque chilometri, e per le strade di accesso, entro il limite di quindici chilometri, agli approdi omonimi dei piroscafi postali ed ai porti più vicini marittimi, lacuali e fluviali».

«Art. 7. - I benefici del presente decreto non possono essere accordati ai Comuni che per una sola strada di accesso alla ferrovia o alla tramvia e al porto od approdo, salvo i casi previsti dalla lettera b) dell'articolo 2, e dall'ultimo comma, lettera b) dell'articolo 3°.

«Parimenti, all'infuori dei due casi predetti, non può essere concesso un sussidio in base al presente decreto ai Comuni, ai quali sieno state applicate le disposizioni contenute negli articoli 1 (1° e 2° comma) e 10 della legge 8 luglio 1903, n. 312.

«Nell'assegnazione dei sussidi devono essere preferiti i Comuni sprovvisti di accesso alla ferrovia, alla tramvia, al porto od approdo.

«Quando la spesa non risulta proporzionata ai vantaggi che dalla esecuzione dell'opera possono derivare, il sussidio può essere negato o limitato alla spesa per la costruzione di una strada carraia o mulattiera».

«Art. 11 - L'ammontare complessivo dei sussidi da concedere in base al presente decreto, e degli appalti di opere stradali consimili a quelle in questo previste, da disporre in applicazione del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dall'altro decreto 30 giugno 1918, n. 1019, non potrà eccedere in ciascuno degli esercizi finanziari 1918-919 e 1919-920 la somma di lire 5,200,000, delle quali non oltre lire 500,000 saranno riservate ai lavori contemplati negli articoli 3 e 4 del presente decreto».

«Art. 14. - Sono abrogati gli articoli 1, 9 e 10 della legge 8 luglio 1903, n. 312, ma per i lavori eseguiti sotto l'impero di essa legge rimane in vigore la medesima, ed ove questa non sia applicabile può essere concesso un sussidio a termini del presente decreto».