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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1919, n. 719

Che fissa i ruoli organici dei professori ordinari e straordinari delle RR. Università e di alcuni Istituti d'istruzione superiore. (019U0719)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-6-1919 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto l'art. 25 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario di materie obbligatorie assegnati alle varie Facoltà e scuole delle RR. Università e dei posti di professore ordinario e di professore straordinario assegnati alle Regie scuole di applicazione per gli ingegneri, alle RR. scuole superiori di medicina veterinaria, al R. Istituto tecnico superiore di Milano, alla R. scuola superiore politecnica di Napoli e alla R. Accademia scientifico-letteraria di Milano, è stabilito in conformità della tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica.

Rimangono immutati gli attuali ruoli organici dei posti di professore ordinario e di professore straordinario assegnati al R.
Istituto di studi superiori di Firenze, al R. Politecnico di Torino, alla R. scuola superiore navale di Genova, agli Istituti clinici di perfezionamento di Milano e dei posti di direttore assegnati agli osservatori astronomici di Milano, Napoli e Roma, e all'osservatorio vesuviano di Napoli, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 25 sopracitato.