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DECRETO LUOGOTENENZIALE 13 aprile 1919, n. 581

Che attribuisce temporaneamente la rappresentanza giuridica dell'Opera nazionale pro-combattenti al presidente del Consiglio di amministrazione. (019U0581)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/1919
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Testo in vigore dal: 15-5-1919
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al  Governo
per i poteri eccezionali per la guerra; 
 
  Visto l'art. 5 del decreto Luogotenenziale  10  dicembre  1917,  n.
1970,    riguardante    la    costituzione    dell'Opera    nazionale
pro-combattenti; 
 
  Visto il decreto  Luogotenenziale  16  gennaio  1919,  n.  55,  che
approva  il  regolamento   legislativo   per   la   Opera   nazionale
combattenti; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Sino a che non sara' provveduto alla nomina del direttore  generale
dell'Opera  nazionale   pro-combattenti   o   alla   nomina   di   un
amministratore  delegato,  ai   sensi   dell'art.   3   del   decreto
Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, la  rappresentanza  giuridica
dell'ente   e'   attribuita   al   presidente   del   Consiglio    di
amministrazione. 
 
  Alla coordinazione  dell'attivita'  delle  tre  sezioni  dell'Opera
nazionale  provvedera'  un  Comitato  esecutivo   composto   di   tre
consiglieri di amministrazioni nominati dal ministro del  tesoro,  su
proposta del Consiglio di amministrazione. 
 
  La corrispondenza e gli atti impegnativi per l'ente dovranno essere
firmati  da  almeno  due  membri  componenti  il  Comitato  esecutivo
anzidetto. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 13 aprile 1919. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                Colosimo - Stringher. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Facta.