stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 13 aprile 1919, n. 568

Recante provvedimenti per opere pubbliche a favore di alcune Provincie meridionali. (019U0568)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/05/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 2-5-1919
al: 24-1-1920
aggiornamenti all'articolo
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
             per grazia Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  ministro  segretario  di  Stato  pei   lavori
pubblici, di concerto con il ministro  segretario  di  Stato  per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La   disposizione   dell'art.   3,   comma   terzo,   del   decreto
Luogotenenziale 4 ottobre  1917,  n.  1679,  modificato  dal  decreto
Luogotenenziale  30  giugno  1918,  n.  1019,  si  applichera'  nelle
Provincie  indicate  nei  detti  decreti  anche   alle   strade   che
all'entrata  in  vigore  dei  detti  decreti  si  trovavano  gia'  in
costruzione in dipendenza della legge 8 luglio 1903,  n.  312,  degli
articoli 53 e seguenti della legge 15 luglio 1906, n. 383,  dell'art.
70 del testo unico delle leggi a favore della Sardegna, approvato con
R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, e  degli  articoli  1  e  2  del
decreto Luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371. 
 
  Le riparazioni straordinarie eventualmente occorrenti saranno  pure
eseguite dalle Provincie e le relative spese saranno ripartite  nella
stessa ragione di quelle di manutenzione.