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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 24 marzo 1919, n. 497

Che autorizza la costituzione di un Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie. (019U0497)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-4-1919 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Nostri decreti 16 novembre 1918, n. 1750, e 27 febbraio 1919, n. 239;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro del tesoro, di concerto con i ministri dell'industria, del commercio e del lavoro, dell'agricoltura, della grazia e giustizia e dei culti, delle finanze e delle terre liberate. Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È autorizzata la costituzione di un Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, con capitale illimitato diviso in quote nominative di L. 20.000.

Sono autorizzati a partecipare a tale Istituto, in deroga a qualsiasi disposizione di legge, di regolamento o di statuto, le Casse di risparmio, le Società cooperative di credito, gli Istituti di previdenza non aventi fine di lucro privato.

L'Istituto avrà sede presso la Cassa di risparmio di Venezia.