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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1919, n. 461

Recante norme per la concessione di opere di bonifica a Società e privati. (019U0461)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 7-4-1919
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del  ministro  segretario  di  Stato  per  i  lavori
pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e per l'agricoltura; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le Societa' o i singoli imprenditori i quali intendano chiedere  la
concessione di opere di bonifica a termini dell'art.  1  del  decreto
Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, devono presentarne domanda al
competente Ufficio del genio civile. 
 
  Alla domanda, che deve contenere l'indicazione  del  domicilio  del
richiedente, debbono allegarsi: 
 
     a) una corografia con la proposta del perimetro della bonifica e
la indicazione grafica delle opere da eseguire. 
 
     b) un progetto sommario di massima della bonifica; 
 
     c) i documenti  atti  a  dimostrare  l'idoneita'  tecnica  e  la
capacita' finanziaria ad eseguire le opere. 
 
  L'Ufficio del genio civile, accertata la  regolarita'  degli  atti,
cura la inserzione  per  estratto  della  domanda  nel  Foglio  degli
annunzi.