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DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 marzo 1919, n. 426

che approva il testo unico delle disposizioni portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra. (019U0426)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/1934)
Testo in vigore dal: 17-4-1919
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           Per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto l'art. 4 del Nostro decreto 27 febbraio 1919, n. 239, che da'
facolta' al Governo di coordinare  in  testo  unico  le  disposizioni
legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei  danni  di
guerra; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro  per  le  terre  liberate  dal  nemico,
d'accordo  col  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   ministro
dell'interno; 
 
  Abbiamo decretato 27 decretiamo: 
 
  E'  approvato  il   testo   unico   delle   disposizioni   portanti
provvedimenti  per  il  risarcimento  dei  danni  di  guerra,  visto,
d'ordine Nostro, dai ministri proponenti. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' e marzo 1919. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                               Colosimo - Fradeletto. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Facta.