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DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 febbraio 1919, n. 220

Che modifica la tabella allegata alla legge 6 luglio 1911, n. 685, relativamente alle paghe dei graduati, guardie scelte, guardie ed allievi del Corpo degli agenti di custodia e reca altresì altre disposizioni per il Corpo medesimo. (019U0220)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-3-1919 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vedute le leggi 30 dicembre 1906, n. 649 e 6 luglio 1911, n. 685 ed il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con R. decreto 24 marzo 1907, n. 150;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Alla tabella allegata alla legge 6 luglio 1911, n. 685, è sostituita, per quanto riguarda le paghe spettanti ai graduati, alle guardie scelte, alle guardie, nonché agli allievi guardie del Corpo degli agenti di custodia, quella annessa al presente decreto.