stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 27 febbraio 1919, n. 219

Che reca provvedimenti per la città di Napoli. (019U0219)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito con modificazioni dalla L. 24 agosto 1921, n. 1290 (in G.U. 30/09/1921, n.230).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  22-3-1919 al: 26-12-1919
aggiornamenti all'articolo

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto con i ministri per la grazia, giustizia e culti, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'istruzione pubblica e per l'industria, commercio e lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Fino a quando non sarà effettuata la conversione in cartelle di credito comunale e provinciale 3,75%, autorizzata con l'articolo 9 della legge 12 marzo 1911, n. 258, del prestito unificato in obbligazioni emesse in base alla legge 14 maggio 1881, n. 198 (serie 3ª), lo Stato corrisponderà al Comune di Napoli, a cominciare dalla scadenza del 1° gennaio 1919, un contributo semestrale pari all'ammontare della imposta di ricchezza mobile e della tassa di negoziazione percepite sugli interessi delle dette obbligazioni.

La somma necessaria per tale contributo sarà iscritta nel bilancio del ministero del tesoro per l'esercizio 1918-19 e seguenti.