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DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 febbraio 1919, n. 150

Che ripartisce l'assegnazione straordinaria di un miliardo, autorizzata dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per l'esecuzione di opere di bonifica, porti, strade, ponti e di altre opere pubbliche. (019U0150)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/07/1923)
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Testo in vigore dal:  9-3-1919 al: 19-9-1919
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Nostri decreti 17 novembre 1918, n. 1698; 22 dicembre 1918, n. 2066 e 6 febbraio 1919, concernente costruzione di case economiche;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'assegnazione straordinaria di lire un miliardo, da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, giusta l'art. 7 del citato Nostro decreto 17 novembre 1918, n. 1698, è ripartita, come segue:

a) L. 11,000,000 per lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali nelle varie Provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e Calabria dipendenti dalle leggi 27 giugno 1897, n. 246; 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1, lettera c); 27 dicembre 1903, n. 514 (art. 1); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. f); 14 maggio 1906, n. 198 (art. 1, lettere c e d); 6 giugno 1907,n. 300 (art. 1, lett. d); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lettera a); 24 dicembre 1908, n. 747, (art. 3); 13 aprile 1911, n. 311 (articoli 1 e 15, lett. h), 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lettera a) e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. a) e dai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lettera a) e 1° aprile 1915, n. 426;

b) L. 25,000,000 per le opere stradali nelle varie Provincie del Regno, escluse quelle di Basilicata e Calabria, dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 (art. 4); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera e), 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lettera b); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettera d) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lettere c) ed e) e dai Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lettera b) e 1° aprile 1915, n. 426;

c) L. 10,000,000 pel concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, e per il tratto dal piazzale della stazione di Baschi all'incontro colla strada Cassia Orvietana a complemento della strada provinciale inscritta al n. 199 dell'elenco medesimo, che si costruiscono dalle Provincie direttamente; di cui lire 2,000,000, riservati per le strade da costruirsi nelle provincie di Grosseto e Pisa (circondario di Volterra);

d) L. 5,000,000 pel concorso dello Stato per l'esecuzione di opere di sistemazione, nuova costruzione, e completamento delle strade di cui all'art. 9, lettera c), del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 modificato col decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

e) L. 35,000,000 per la costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni attualmente isolati in tutte le Provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e Calabria e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312, e dal decreto-legge 19 agosto 1915, n. 1371, e costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere dirette ad allacciare alla esistente rete stradale le frazioni attualmente isolate dei Comuni delle Provincie meridionali continentali, eccettuate la Basilicata e la Calabria, della Sicilia e della Sardegna (articoli 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e articoli 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato con decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019);

f) L. 110,000,000 per opere di sistemazione e completamento della navigabilità del Po, e di allacciamento ai laghi lombardi, di costruzione e sistemazione dei relativi porti, di completamento della rete navigabile veneta, e per la navigabilità dell'Arno e del Tevere a monte di Roma;

g) L. 9,000,000 per la sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua (art. 6 comma a) ed art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919 e lettera a) n. 2 della tabella C annessa alla legge medesima);

h) L. 10,000,000 per la sistemazione idraulico-forestale di pianura e dei bacini montani dei corsi d'acqua nelle provincie meridionali continentali, eccettuate la Basilicata e la Calabria, nella Sicilia e nella Sardegna (art. 9, lettera c) del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917; n. 1679, modificato col decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019);

i) L. 1,000,000 per l'impianto dei nuovi uffici idrografici e meteorologici di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1917, n. 1055;

l) L. 70,000,000 peri lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di lª e 2ª categoria nelle varie Provincie del Regno, eccettuate quelle venete e di Mantova, dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera k); 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lettera a); 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lettera a); 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma b) e d) e tabella C (lettera b), n. 4 (parte) e 5, e lettera d), n. 9); 20 marzo 1913, n. 215 (art. 3, lettera c) e d); da R. decreto 30 dicembre 1913, n. 1435 (art. 3) dalla legge 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lettera c); dai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lettera c), e 1° aprile 1915 n. 426, e dal decreto Luogotenenziale 11 novembre 1415, n. 1655);

m) L. 20,000,000 per opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle varie provincie del Regno, eccettuate quelle venete e di Mantova - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 8, 9, e 11 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e dell'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti, e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (art. 6, comma c) e tabella C lettera c) n. 7 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e art. 1 della legge 13 aprile 1911, n. 311, Regio decreto 1° aprile 1915, n. 426 e decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635;

n) L. 1,000,000 per la sistemazione montana, idraulica e forestale dei torrenti Cetara, Erchia, Reginna Major, Canneto, Reginna Minor e Dragoni; consolidamento delle frane e dei valloni lungo la costiera amalfitana; sistemazione dei valloni e dei corsi d'acqua del monte Epomeo nell'isola d'Ischia (Napoli) e sistemazione del bacino montano del fiume Calore in provincia di Salerno (leggi 13 aprile 1911, n. 311, art. 2, lettera b) e 20 marzo 1913, n. 275, art. 3, lettera a);

o) L. 36,000,000 opere di bonificazione di 1ª categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera g); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lettera c); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 2); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettera f); 13 luglio 1910, n. 466 (art. 51 e tabella A, lettera a), n. 7); 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 1, comma 4°); 13 aprile 1911, n. 311 (art. l); 20 giugno 1912, n. 712 (art. 1, lettera a) e 20 marzo 1913, n. 215 (art. 3, lettera d) e 8 aprile 1915, n. 477, giusta l'annessa tabella;

p) L. 14,000,000 per il fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nell'art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto della legge stessa e di quelle 5 aprile 1908, numero 126, e 30 giugno 1909, n. 407;

q) L. 8,000,000 per la costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano e retribuzione ai condannati impiegati nella costruzione delle medesime (art. 35 della legge 10 novembre 1905, n. 647);

r) L. 150,000,000 per le opere marittime nelle varie Provincie del Regno, eccettuate quelle calabresi e venete, dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 17 giugno 1892, nn. 279 e 281; 2 agosto 1897, numero 349; 25 febbraio 1900, n. 56; 19 giugno 1902, n. 275; 27 dicembre 1903, n. 514; 13 marzo 1904, n. 102; 30 giugno 1904, n. 293; 14 luglio 1907, n. 542; 12 giugno 1910, n. 297; 13 luglio 1910, n. 466 (art. 49 lettera a) e art. 51 tabella A, lettera a) n. 4); 13 aprile 1911, n. 311 (articoli 1 e 15, lettera m); 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lettere g), h), i), k) e 8 aprile 1915, numero 477;

s) L. 4,000,000 per acquisto dell'area e costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici (articoli 37 e 38 della legge 11 luglio 1907, n. 502 e art. 1, lettera c), della legge 30 giugno 1909 n. 407, e art. 15, lettera d), della legge 13 aprile 1911, n. 311, e decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1082;

t) L. 31,000,000 per le opere in Roma dipendenti dalle leggi: 2 luglio 1890, n. 6936; 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettere b), c) e d); 6 giugno 1907, n. 300; 11 luglio 1907, n. 502 (art. 1, lettere b) e c); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettere a) e b); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lettere a), b) e c); 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lettere l) e m) e 19 luglio 1914, n. 769 (articolo 2, lettera d) e 5); 8 aprile 1915, n. 477; decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1676, nonché per le opere di collegamento del nuovo porto di Ostia col Tevere;

u) L. 9,000,000 per le opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione dell'isola di Sardegna autorizzate dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 7 luglio 1902, n. 333, e 28 luglio 1902, n. 342, modificate dalla legge 14 luglio 1907, n. 562, dall'art. 1, lettera g) della legge 30 giugno 1909, n. 407, e dalla legge 5 giugno 1912, n. 712 (art. 1, lettera c) e dal R. decreto 22 settembre 1914, numero 1026 (art. 3, lettera d) e dalla legge 8 aprile 1915, n. 477;

v) L. 90,000,000 per la costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e rimboschimento del bacino ideologico del Sele e spese inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (leggi 26 giugno 1902, n. 245, e 8 luglio 1904, n. 381, e decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, numero 1635);

x) L. 1,000,000 pei lavori di costruzione, sistemazione, e miglioramento di ponti e strade nazionali nella Basilicata (leggi 3 luglio 1902, n. 297; 9 luglio 1908, n. 445, art. 10, e decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 989);

y) L. 2,000,000 per le strade provinciali sovvenute nella Basilicata (leggi 3 luglio 1902, n. 297; 31 marzo 1904, n. 140, art. 51, lettera a), e 9 luglio 1908, n. 445);

z) L. 1,000,000 per le strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, art. 51, lettera b); 9 luglio 1908, n. 445, art. 11, lettera a), e decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 989);

z-1) L. 1,000,000 per le strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140 (art. 51, lettera c), e 9 luglio 1908, n. 445 (art. 11, lettera b);

z-2) L. 4,000,000 per la sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nella Basilicata (legge 31 marzo 1904, n. 140 art. 46);

z-3) L. 6,000,000 pei lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, art. 56 e 9 luglio 1908, n. 445, art. 11 lettera c), e decreti Luogotenenziali 13 giugno 1915, n. 989 e 27 giugno 1915, n. 1081);

z-4) L. 500,000 per la costruzione di un fabbricato in Potenza a sede degli uffici pubblici governativi (leggi 9 luglio 1908, n. 445, art. 12, e 4 aprile 1912, n. 297, art. 4, lettera q), e R. decreto 22 settembre 1914, n. 1026, art. 3, lettera e), e decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, numero 989);

z-5) L. 4,000,000 per le bonifiche nella Basilicata (legge 7 luglio 1902 n. 333);

z-6) L. 500,000 per imprevisti per le opere nella Basilicata (legge 31 marzo 1904, n. 140, art. 59);

z-7) L. 35,000,000 pei lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali nelle provincie calabresi (legge 30 giugno 1904, n. 293) articolo 1 lettera f);

z-8) L. 20,000,000 per le strade Comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare nelle provincie calabresi (leggi 25 giugno 1906, n. 255; 6 giugno 1907, n. 300, art. 6, e 30 giugno 1908, numero 302, art. 4);

z-9) L. 5,000,000 per le strade comunali occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255);

z-10) L. 10,000,000 per le strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255, e art. 12 della legge 21 luglio 1910, n. 589);

z-11) L. 9,000,000 per le opere di bonificazione nelle provincie calabresi (testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e leggi 7 luglio 1902, n. 333, 25 giugno 1906, n. 255 e 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera g);

z-12) L. 6,000,000 per le opere marittime nelle provincie calabresi (leggi 14 luglio 1889, n. 6280, 13 marzo 1904, n. 102; 25 giugno 1906, n. 255; 14 luglio 1907, n. 542, 13 luglio 1910, n. 466 (art. 49, lettera b) e art. 51 e tabella A, lettera a), numeri 6 e 8) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lettera r);

z-13) L. 10,000,000 pel consolidamento di frane minaccianti abitati nelle provincie calabresi (leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445; articoli 38 o 39 e decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081);

z-14) L. 15,000,000 pei lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª o 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera k), 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2 lettera a), 5 maggio 1907, n. 257 (art. 15), 29 dicembre 1907, n, 810 (art. 1 lettera a), 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6 comma b) e d) e tabella C lettera d) n. 8), del Regio decreto 30 dicembre 1913, n. 1435 (art. 3), della legge 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2 lettera c), dei Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3 lettera g) e 1° aprile 1915, n. 426 e decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635;

z-15) L. 4,000,000 per le opere idrauliche di 3ª, 4ª, e 5ª categoria nelle provincie venete e di Mantova. Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173; nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti; e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, (art. 6 comma c), tabella C, lettera c), n. 6 della legge 22 dicembre 1910, numero 919, e decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635);

z-16) L. 20,000.000 per le opere marittime nelle provincie venete e di Mantova in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889, e successive;

z-17) L. 3,000,000 pel consolidamento di frane minaccianti gli abitati, cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria, e spostamenti degli abitati, comprese le Provincie suddette (tabelle D, ed E, ed art. 62, lettere a), b) e c), della leggo 9 luglio 1908 n. 445; art. 9, lettere a) e b) della legge 30 giugno 1909, n. 407; art. 15, lettera l) (nn. 1, 2, e 3) della legge 13 aprile 1911, n. 311, e decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081);

z-18) L. 6,000,000 pei lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (leggi 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, numero 298; 8 luglio 1903, n. 311; 7 luglio 1904, n. 313; 29 dicembre 1904, n. 674; 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lettera d); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 1,); 13 aprile 1911, n. 311 (articolo 15, lettera g); R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 1, lettera a); leggi 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lettera s) e 19 luglio 1914, n. 679 (art. 2, lettera e) e R. decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lettera i) e decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081;

z-19) L. 6,000,000 pei sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali contro le frane e la corrosione di fiumi e torrenti e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane (fondo riunito in dipendenza dell'art. 7 della legge 19 luglio 1909, numero 507; leggi 22 dicembre 1910, n. 919, articolo 6, comma e), in parte, e tabella C lettera e), n. 12, e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4 lettera u), e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lettera f), R. decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lettera l), e decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, (art. 1 lettera f);

z-20) L. 3,000,000 pel concorso dello Stato per la ricostruzione di ponti nelle strade provinciali e comunali e per l'esecuzione di opere di consolidamento di frane e di difesa delle strade medesime nelle Provincie meridionali continentali, nella Sicilia e nella Sardegna (art. 9, lettera d) del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1879, modificato col decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019);

z-21) L. 18,000,000 per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21, 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 nelle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo (Regi decreti 14 gennaio 1915, n. 8, 21 gennaio 1915, n. 97, 29 aprile 1915, n. 574 e decreti Luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1110, 14 ottobre 1915 n. 1531, 3 febbraio 1916, n. 142, 3 settembre 1916, n. 1250; 11 febbraio 1917, n. 262 e articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1028);

z-22) L. 10,000,000 per la ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati o distrutti dai terremoti di cui alla precedente lettera z-21);

z-23) L. 1,000,000 per spese per bisogni ed opere urgenti nelle località colpite dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916, nelle provincie di Pesaro e Forlì (decreto Luogotenenziale 20 agosto 1916, n. 1014, e art. 1, lettere a), b), c) e d) del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056);

z-24) L. 5,000,000 per provvedere alla riparazione e ricostruzione delle opere di bonifica idraulica danneggiate o distrutte in dipendenza della guerra (art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, numero 2066);

z-25) L. 50,000,000 per la costruzione di case economiche e casette popolari di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919;

z-26) L. 95,000,000 per la costruzione di strade ferrate dipendenti dalle leggi 21 luglio 1911, nn. 846 e 848; 13 aprile 1911, n. 258; 19 luglio 1909, n. 518; 12 luglio 1908, n. 444 e precedenti (tabella C annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297); dalla legge 26 giugno 1913, n. 764 (art. 6); dai Regi decreti 1° novembre 1914, n. 1244 e 1° aprile 1915, n. 426; dal decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1503; dai decreti Luogotenenziali 1 e 13 giugno 1916, nn. 970 e 971; dalla legge 27 aprile 1916, n. 551 e dal decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 342.

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Tot. L. 1,000,000,000
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