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DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 novembre 1918, n. 1857

Che proroga, fino a sei mesi dopo la pace, i termini contenuti nel testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n.1399. (018U1857)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/1924)
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Testo in vigore dal: 1-1-1919
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Visto il  testo  unico  delle  leggi  emanate  in  conseguenza  del
terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale
19 agosto 1917, n. 1399; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del  ministro  segretario  di  Stato  per  i  lavori
pubblici, di concerto col  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
ministro segretario di Stato per l'interno, e dei ministri  segretari
di Stato per il tesoro e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il termine stabilito dagli  articoli  63  e  120  del  testo  unico
approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, per le
alienazioni di aree agli enti morali a condizioni di favore od  anche
gratuitamente e per le  espropriazioni  por  l'attuazione  del  piano
regolatore di Messina,  sono  prorogati  fino  a  sei  mesi  dopo  la
pubblicazione della pace.