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DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1918, n. 1698

Che istituisce un Comitato per promuovere e coordinare l'azione delle varie Amministrazioni statali per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace. (018U1698)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/12/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1924)
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Testo in vigore dal: 16-5-1920
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge del 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il  tesoro,  di
concerto coi ministri dell'interno,  di  grazia  e  giustizia,  delle
finanze, della guerra,  della  marina,  dell'istruzione,  dei  lavori
pubblici, delle armi e trasporti,  dell'agricoltura,  dell'industria,
delle poste e delle colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' istituito un Comitato formato dal ministro del  tesoro,  che  lo
presiede e dai ministri della guerra,  della  marina,  delle  armi  e
trasporti, dei lavori pubblici e dell'industria. (2) ((6)) 
 
  Il   Comitato   promuove   e   coordina   l'azione   delle    varie
Amministrazioni statali per il passaggio dallo stato di  guerra  allo
stato di pace. 
 
  Le  decisioni  del  Comitato  risultano  da  decreti  firmati   dal
presidente e dai ministri interessati. 
 
  Al Comitato parteciperanno i commissari  generali  per  le  armi  e
munizioni, l'aeronautica e i combustibili nazionali ciascuno  per  le
materie che lo riguardano. 
 
  Al Comitato possono essere chiamati  con  voto  deliberativo  altri
ministri, e, con voto consultivo, dirigenti  di  pubblici  servizi  e
persone esperte. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 9  ha  disposto  (con
l'art. 2, comma 1) che "Il sottosegretario di Stato per il  tesoro  e
per la liquidazione delle armi e munizioni e della  aeronautica  sono
chiamati a far parte del Comitato interministeriale di cui al  citato
decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il  Regio  D.L.  26  aprile  1920,   n.   504,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 17 aprile  1925,  n.  473,  ha  disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dalla data dal  presente  decreto
sono chiamati a far parte del  Comitato  interministeriale  istituito
con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698: 
  il direttore generale della Banca d'Italia; 
  il ragioniere generale dello Stato; 
  il direttore generale del tesoro".