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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 29 agosto 1918, n. 1340

Che modifica l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1605, relativamente all'esercizio del pascolo dei boschi, sottoponendo le relative infrazioni alle pene sancite dalla legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917. (018U1340)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/1918
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 (in G.U. 12/11/1923, n.265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 11-10-1918
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Viste le leggi 20 giugno 1877, n. 3917; 31 marzo 1904, n. 2140;  25
giugno 1906, n. 255; e 2 giugno 1910, numero 277; 
 
  Visto il decreto-legge 6 maggio 1915, n. 589; 
 
  Visto l'articolo 1 del  titolo  I  del  decreto  Luogotenenziale  4
ottobre 1917, n. 1605; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  All'articolo 1 del titolo I del decreto-legge 4  ottobre  1917,  n.
1605, e' sostituito il seguente: 
 
  Nei boschi vincolati di  nuovo  impianto,  o  sottoposti  a  taglio
generale  o  parziale,  oppure  distrutti  dagl'incendi,  non   sara'
permesso il pascolo se le giovani  piante  e  i  nuovi  virgulti  non
abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non risentirne alcun danno. 
 
  Il pascolo sara' concesso dai Comitati forestali provinciali quando
concorra il parere  favorevole  dell'ispettore  forestale,  salvo  le
disposizioni dell'art. 72 della legge 25 giugno 1906,  n.  255  e  42
della legge 31 marzo 1904, n. 140. 
 
  Sara'  pure  vietato  il  pascolo,  su  proposta  degli   ispettori
forestali,  nei  boschi  adulti  troppo  radi  e   deperienti,   onde
assicurarne la riproduzione. 
 
  Il pascolo delle capre e', di regola, vietato nei boschi vincolati,
nei terreni rivestiti di cespugli utili per la consistenza del suolo. 
 
  I  Comitati  forestali,  su  proposta  degli  ispettori  forestali,
determineranno  in  quali  terreni  vincolati  detto  pascolo   possa
accordarsi.