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DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1918, n. 1311

Che stabilisce le indennità per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori del luogo di loro ordinaria residenza al personale civile dello Stato, sia di ruolo, che straordinario, avventizio ed assimilato, ed agli ufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza e degli altri corpi militarizzati che si recano in missione. (018U1311)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/1945)
Testo in vigore dal: 16-10-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto con  gli  altri
ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al personale civile dello Stato, sia di ruolo,  che  straordinario,
avventizio ed assimilato,  ed  agli  ufficiali  dell'esercito,  della
marina, della guardia di finanza e degli altri  corpi  militarizzati,
che si recano in missione, sono corrisposte, per le spese di  viaggio
e  per  quelle  di  soggiorno  fuori  del  luogo  di  loro  ordinaria
residenza, le indennita' stabilite dagli articoli 3 e 4 del  presente
decreto.