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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1918, n. 1255

Concernente l'ordinamento dei Consorzi di bonifica. (018U1255)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/1918
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-9-1918 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri dell'agricoltura e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I Consorzi per le bonifiche di lª categoria provvedono:

a) all'esecuzione delle opere;

b) al riparto, riscossione e versamento al tesoro dei contributi
a carico dei proprietari consorziati;

c) alla manutenzione delle opere.

I primi sono Consorzi di esecuzione, i secondi di contribuenza, i terzi di manutenzione.

I Consorzi per le bonifiche di 2ª categoria provvedono alla esecuzione ed alla manutenzione delle opere.