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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 14 luglio 1918, n. 1142

Che abroga e sostituisce il decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604, recante provvedimenti per il credito agli enti agrari del Lazio. (018U1142)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/1918
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 11-9-1918
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per  l'agricoltura,
di  concerto  con  i   ministri   delle   finanze,   del   tesoro   e
dell'industria, commercio e lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il decreto  Luogotenenziale  4  ottobre  1917,  n.  1604,  portante
provvedimenti per il credito agli enti agrari del Lazio, e'  abrogato
ed e' sostituito col seguente: 
 
  Art. 1.  -  L'Istituto  nazionale  delle  assicurazioni,  la  Cassa
nazionale di previdenza per  la  invalidita'  e  la  vecchiaia  degli
operai; l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, le Casse
di risparmio, i Monti di pieta' e gli Istituti di credito  agrario  e
cooperativo, indipendentemente da qualunque  disposizione  di  leggi,
regolamenti e statuti, sono autorizzati, singolarmente o  riuniti  in
consorzio,  a  concedere  mutui  agli  enti  agrari  del  Lazio   per
l'acquisto  di  terreni,  pagamento  di   capitali   e   di   canoni,
affrancazioni, e sui maggiori valori acquisiti dai  beni  degli  enti
stessi in conseguenza di miglioramenti fondiari ed agrari. 
 
  Gli Istituti medesimi potranno anche effettuare  anticipazioni  per
l'esecuzione dei miglioramenti anzidetti in  base  a  certificati  di
avanzamento dei lavori rilasciati dal Ministero di agricoltura. 
 
  Art. 2. - L'Istituto nazionale di credito per  la  cooperazione  e'
inoltre autorizzato a costituire depositi cauzionali e a fare credito
agli enti agrari di cui sopra, per fornir loro i mezzi necessari  per
la conduzione dei terreni e l'ordinaria coltivazione di essi. 
 
  Art. 3. - A garanzia dei mutui di cui all'art. 1, gli  enti  agrari
del Lazio rilasceranno agli Istituti sovventori regolare  delegazione
sull'esattore che riscuote tutte le entrate sociali nei modi e  forme
di cui all'art. 8 della legge 4 agosto 1894, n. 397. Puo' anche farsi
luogo alla iscrizione ipotecaria sui beni del dominio collettivo. 
 
  Art. 4. - Gli enti agrari sono  autorizzati  a  contrarre  i  mutui
previsti dall'art. 1 con decreto del ministro per  l'agricoltura,  o,
quando debba concedersi l'ipoteca sui beni  del  dominio  collettivo,
con decreto Reale su proposta del ministro stesso. 
 
  I mutui  sono  dall'Istituto  sovventore  notificati,  per  lettera
raccomandata, al Ministero per l'agricoltura, che gli  rilascera'  un
certificato  di  iscrizione  d'impegno  in  bilancio  sui  competenti
capitoli per la corrispondente annualita' e per la quota  d'interessi
ai termini rispettivamente degli articoli 5 e 6. 
 
  Alle  anticipazioni  di  cui  al  1°  capoverso  dell'art.  1  sono
applicabili le disposizioni di cui  alla  quarta  parte  dell'art.  7
della legge 12 luglio 1908, n. 444. 
 
  Art. 5. - Quando le entrate sociali riscosse nell'anno non  coprono
l'intero importo delle corrispondenti annualita' dovute agli Istituti
sovventori, lo Stato anticipera' la differenza.  A  tale  fine  sara'
fatto  uno  stanziamento  nel  bilancio  annuale  del  Ministero  per
l'agricoltura di L. 500 mila. 
 
  Le somme anticipate  dallo  Stato  saranno  rimborsate  dagli  enti
agrari  del  Lazio  nell'anno  successivo  con  le  entrate  di   cui
all'articolo 3, salvo, in caso  di  insufficienza,  a  stabilirsi  di
ufficio dal  Ministero  per  l'agricoltura,  per  l'anno  stesso,  un
supplemento dei contributi sociali, da riscuotere  il  tutto  con  le
forme ed i modi di cui all'art. 8 della legge 4 agosto 1894, n. 897. 
 
  Il  rimborso  avverra'  a  mezzo  di  versamenti   da   effettuarsi
dall'esattore con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi  nel
bilancio dell'entrata. 
 
  Art. 6. - Il periodo  di  ammortamento  dei  mutui,  ad  annualita'
posticipate, avra' sempre inizio dal 1° gennaio e  dovra'  avere  una
durata  non  superiore  ai  50  anni.  Il  debitore  ha  facolta'  di
estinguere i mutui anticipatamente. 
 
  Lo Stato concorrera' nel pagamento  dell'interesse  in  misura  non
superiore al due per cento. 
 
  I mutui sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile. 
 
  Art. 7. - I prestiti di qui all'art. 2 sono  privilegiati  sopra  i
frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno e sopra le derrate che si
trovano nelle abitazioni e  fabbriche  annesse  ai  fondi  rustici  e
provenienti dai medesimi. 
 
  Tale  privilegio  segue  immediatamente  quello  delle   spese   di
giustizia agli effetti dell'art. 1959 del Codice civile e compete  di
diritto all'ente agrario o all'Istituto sovventore, ognuno  per  cio'
che lo riguarda, per il solo fatto della concessione del prestito  in
danaro o in natura in confronto  di  chiunque  possegga,  coltivi,  o
conduca il terreno entro l'anno in cui scade la sovvenzione. 
 
  Art. 8. - Quando  il  debitore  deteriora  o  distrae  gli  oggetti
sottoposti al privilegio stabilito dall'articolo  precedente,  oppure
impiega in tutto o in parte la somma ricevuta a  prestito  per  scopi
diversi da quelli per i quali fu concessa,  e'  punito  con  le  pene
comminate dall'art. 203 del Codice penale. 
 
  Art. 9. - Alle operazioni di credito agrario di cui all'art.  2  si
applica il disposto degli art. 26 e 27 della legge 29 marzo 1906,  n.
100. 
 
  Gli atti e contratti relativi ad  acquisti,  affrancazioni,  mutui,
nell'interesse degli enti agrari del Lazio sono scritti su  carta  da
bollo da lire due, e ad essi si  applica  il  disposto  dell'art.  56
della legge 25 giugno 1882, n. 869 (serie 3ª). 
 
  Gli enti agrari di cui sopra  e  i  loro  utenti  godranno,  per  i
miglioramenti fondiari, e le trasformazioni  colturali  ereguite  nei
terreni appartenenti al dominio collettivo, nonche' per gli  atti  di
concessione dei terreni stessi in utenza, di tutti i  benefici  e  le
esenzioni fiscali di che agli articoli 19 e 21, secondo comma,  22  e
24 comma secondo, e 25 della legge (testo unico) 10 novembre 1905, n.
647, per il bonificamento dell'agro romano. 
 
  Art. 10. - Il presente decreto sara' presentato al  Parlamento  per
essere convertito in legge ed entrera' in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 14 luglio 1918. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                           ORLANDO - MILIANI - MEDA - 
                                              NITTI - CIUFFELLI.      
 
  Visto, Il guardasigilli: SACCHI.