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DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1918, n. 1112

Concernente il riordinamento del servizio di approvvigionamento della carta da giornali. (018U1112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/1920)
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Testo in vigore dal: 28-6-1919
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Visti i Nostri decreti 15 luglio 1917, n. 1182, e 2 dicembre  1917,
n. 1938; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di riunire  e  coordinare  le  disposizioni
riguardanti la produzione della carta per i giornali; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il
commercio e il lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Al fondo speciale istituito presso il Ministero dell'industria,  il
commercio e il  lavoro,  per  diminuire  il  prezzo  della  carta  da
giornali, sono assegnati i seguenti proventi: 
 
    1° il contributo sulla produzione  della  carta,  dei  cartoni  e
cartoncini di qualsiasi genere, escluse le carte da giornali  fornite
sotto il controllo del Governo; 
 
    2° il contributo speciale sulla carta  fina,  finissima  e  sulle
carte pelures; 
 
    3° il contributo di esportazione; ((2)) 
 
    4° i proventi eventuali. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 893 ha disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° giugno 1919  e'  soppresso
il contributo di esportazione per i prodotti dell'industria  cartaria
di cui agli articoli 1 numero 3, e 7 del  decreto  Luogotenenziale  8
agosto 1918, n. 1112".