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DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1918, n. 798

Che istituisce i gradi di brigadiere generale e di tenente generale commissario e fissa altresì il numero degli ufficiali generali. (018U0798)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/1919)
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Testo in vigore dal: 4-7-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In virtu' delle facolta' conferite al Governo del Re con  la  legge
22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Vista la legge 2 luglio  1896,  n.  254,  sull'avanzamento  nel  R.
esercito, il regolamento per  la  sua  esecuzione  approvato  con  R.
decreto 21 luglio 1907, n. 626, e le successive modificazioni; 
 
  Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601,  recante  modificazioni  alla
legge sull'avanzamento nel R. esercito; 
 
  Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli  ufficiali
del R. esercito  e  della  R.  marina,  il  regolamento  per  la  sua
esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio  1912,  n.  867,  e  le
successive modificazioni; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R.  esercito,
approvato con R. decreto 14 luglio 1898,  n.  525,  e  le  successive
modificazioni; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi per
il R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e  le
successive modificazioni; 
 
  Visti i Nostri decreti 23 agosto 1917, n. 1341, e 17 gennaio  1918,
n. 62; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
della guerra, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' istituito il  grado  di  brigadiere  generale,  il  quale  nella
progressione dei gradi degli ufficiali generali sara'  immediatamente
inferiore a quello di maggiore generale.