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DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 aprile 1918, n. 444

Che, dal 1° febbraio 1918, e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicate la pace, aumenta i salari fissi del personale delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella allegata al decreto medesimo, nonchè le paghe giornaliere dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei Reali carabinieri e della R. guardia di finanza. (018U0444)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/04/1918
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Testo in vigore dal: 26-4-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al  Governo
dei poteri eccezionali per la guerra; 
 
  Visto l'art. 1, comma ultimo, del Nostro decreto 10 febbraio  1918,
n. 107, recante miglioramenti economici a favore di personali vari; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
ministro segretario di Stato per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I salari fissi, assegnati al personale delle Amministrazioni  dello
Stato indicato nella unita tabella, sono elevati nella misura di  cui
appresso: 
 
    a) del 30 per cento la quota giornaliera  corrispondente  ad  una
somma annua non superiore alle L. 2000; 
 
    b) del 15 per cento la differenza in piu'  sulla  quota  predetta
fino a quella giornaliera corrispondente ad una  somma  annua  di  L.
4000; 
 
    c) del 10 per cento l'ulteriore differenza in  piu'  sulla  quota
giornaliera corrispondente ad una somma annua di L. 4000. 
 
  Dette quote saranno determinate, dalle singole Amministrazioni,  in
base ai rispettivi ordinamenti.