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DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 febbraio 1918, n. 218

Concernente il reclutamento e l'ordinamento degli ufficiali di complemento dei corpi militari della R. marina. (018U0218)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/02/1925)
Testo in vigore dal:  2-3-1918 al: 8-4-1919
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Ritenuta la necessità di coordinare in un unico testo tutte le varie disposizioni attualmente vigenti nei riguardi degli ufficiali di complemento della R. marina;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro della marina, di concerto con i ministri della guerra e del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




In tutti i corpi militari della R. marina possono essere nominati ufficiali di complemento. Essi potranno raggiungere il grado di capitano di corvetta o corrispondente nei corpi dello stato maggiore generale (ufficiali di vascello e macchinisti), degli ufficiali specialisti di armi navali, degli ufficiali del genio navale, degli ufficiali medici e degli ufficiali commissari, e di capitano nel corpo degli ufficiali del corpo R. equipaggi.