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DECRETO LUOGOTENENZIALE 1 febbraio 1918, n. 102

Che detta norme speciali circa le persone e gli enti delle Provincie venete, che hanno abbandonato la loro residenza o sede, in conseguenza della guerra, relativamente agli atti dello stato civile, ai diritti di famiglia e di successione, alle obbligazioni, ai contratti di assicurazione, alle Società civili e commerciali, agli Istituti di credito e ai mutui fondiari, nonchè circa l'Amministrazione della giustizia e le norme procedurali. (018U0102)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1923)
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Testo in vigore dal: 9-2-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Ritenuta la necessita' di emanare nuove norme per le persone e  gli
enti delle Provincie venete che hanno abbandonato la loro residenza o
sede per  cause  di  guerra  e  l'opportunita'  di  completare  e  di
coordinare con esse quelle gia' emanate; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri,  ministro
dell'interno, di concerto con i  ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia  e  giustizia,  delle  finanze,  del  tesoro,  dell'industria,
commercio e lavoro; e sentito  l'Alto  Commissario  per  l'assistenza
morale e materiale dei profughi di guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La prova delle nascite, dei matrimoni o delle morti,  annotati  nei
registri dello  stato  civile  dei  comuni  compresi  nel  territorio
occupato dal nemico o di quelli indicati a norma dell'art. 68, potra'
essere fornita secondo le disposizioni degli articoli 364 e  366  del
Codice  civile,  salvo  che  per  casi  speciali  sia  richiesta   od
autorizzata una prova diversa.