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DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1918, n. 25

Che estende, fino a diciotto mesi, il termine stabilito dall'art. 583 del Codice di procedura penale, circa la sospensione della esecuzione delle sentenze a seguito di domanda di grazia. (018U0025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1918
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Testo in vigore dal: 22-1-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e dei  poteri  straordinari
conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Visto l'art. 583 Codice procedura penale; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato  per
gli affari di grazia e giustizia e dei culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Durante la guerra, la sospensione della esecuzione  delle  sentenze
di condanna, che il ministro di grazia e  giustizia  ha  facolta'  di
ordinare in seguito a domanda  di  grazia,  puo'  estendersi  fino  a
diciotto mesi. 
 
  Durante  tale  sospensione,  il  corso  della  prescrizione   della
condanna rimane anch'esso sospeso.