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DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1917, n. 1970

Che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad emettere speciali polizze a favore di militari e graduati di truppe combattenti. (017U1970)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1917)
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Testo in vigore dal: 1-1-1918
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al  Governo
per i poteri eccezionali per la guerra; 
 
  Vista la legge 4 aprile 1912,  n.  305,  costitutiva  dell'Istituto
nazionale delle assicurazioni; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Su  proposta  dei  ministri  segretari   di   Stato   del   tesoro,
dell'industria  e  commercio,  della  guerra,  della  marina  e   per
l'assistenza militare e per le pensioni di guerra e delle colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo 
 
                               Art. 1. 
 
 
  L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad omettere
le seguenti polizze di assicurazione, completamente liberate da  ogni
obbligo di pagamento di premio, a favore di militari  e  graduati  di
truppe combattenti: 
 
      a) per un capitale di L. 500 a  favore  di  soldati  e  per  un
capitale  di  L.   1000   a   favore   di   sottufficiali,   pagabile
immediatamente dopo la morte degli assicurati, qualora questa avvenga
in combattimento, per ferite  riportate  combattendo  o  a  causa  di
malattia dovuta al servizio di guerra. 
 
  La somma sopraindicata sara' corrisposta alle persone designate  in
polizza  senza  pregiudizio  del  diritto  alla  liquidazione   della
pensione privilegiata di guerra; 
 
      b) per un capitale di L. 1000 a favore di tutti  i  militari  e
graduati delle truppe combattenti  pagabile  immediatamente  dopo  la
morte degli assicurati; 
 
  qualora questa avvenga durante la guerra e sia dovuta a  causa  che
non dia diritto a liquidazione di pensione privilegiata di guerra; 
 
  qualora la morte avvenga entro trent'anni dalla data della polizza; 
 
  ad ogni modo, ai termine del periodo sopraindicato,  all'assicurato
stesso superstite. ((1)) 
 
  E' data facolta' all'assicurato di  stabilire  in  polizza  che  il
pagamento della somma assicurata per il caso  di  morte,  durante  lo
stato di guerra; sia corrisposto ai beneficiari designati soltanto al
termine di 15 o di 20 anni. In tal caso, in luogo di L.  500  saranno
corrisposte ai beneficiari designati, rispettivamente al  termine  di
15 anni L. 1000 e al termine di 20 anni L. 1325; e proporzionatamente
per le polizze partenti un capitale assicurato di L. 1000. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, n.  2047  ha  disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Resteranno  sospesi  gli  effetti  della
polizza di cui all'art. 1, lettera b) del decreto Luogotenenziale  10
dicembre 1917, n. 1970, nei casi: 
    a) di denunzia di diserzione del militare assicurato da parte del
comandante del Corpo o di riparti; 
    b) di prigionia di guerra del militare stesso". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Cessato  lo  stato
di guerra ed eseguito  l'accertamento  delle  cause  determinanti  la
prigionia, e qualora risulti che la prigionia  sia  avvenuta  per  le
cause di forza maggiore e  quindi  indipendenti  dalla  volonta'  del
militare  assicurato,  la  polizza  riprendera'  senz'altro  i   suoi
effetti".