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DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1917, n. 1905

Riguardante il rilascio da parte delle RR. Università di diplomi speciali a titolo di particolare cultura scientifica in una speciale disciplina. (017U1905)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/10/1923)
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Testo in vigore dal:  19-12-1917 al: 16-3-1918
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795;
Veduti i regolamenti speciali per le Facoltà e scuole universitarie, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 808;
Sentito il Consiglio superiore di istruzione pubblica;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Oltre alle lauree e diplomi attuali, per cui nulla è innovato, le Università Regie possono rilasciare così agli italiani come agli stranieri, diplomi speciali, a titolo di particolare cultura scientifica, in una speciale disciplina, sulla base di studi, da essi liberamente scelti, a norma delle disposizioni seguenti.

Gli italiani possono conseguire tali diplomi speciali solo dopo che abbiano ottenuta una laurea o un diploma comune nello Stato, a norma delle leggi vigenti.