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DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1917, n. 1307

Relativo al conferimento di posti gratuiti e semigratuiti negli Istituti pubblici di educazione. (017U1307)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/1921)
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Testo in vigore dal:  14-9-1917 al: 15-2-1921
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I posti di studio gratuiti e semigratuiti mantenuti con i fondi del bilancio del Ministero della istruzione pubblica nei convitti nazionali e negli Istituti pubblici femminili di educazione dipendenti dal Ministero stesso, quelli istituiti dai convitti e Istituti suddetti con i fondi propri e quelli che gravano sul bilancio del detto Ministero da godersi in Istituti dipendenti da altre Amministrazioni, saranno conferiti, a partire dall'anno scolastico 1917-918, e sino a contraria disposizione, senza la prova del concorso, dal ministro della istruzione pubblica sentita una Commissione nominata dal ministro stesso, a giovinetti e giovinette che rispondano ai requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per i singoli Istituti, e per la durata di tempo consentita dalle disposizioni stesse.