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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1917, n. 1032

Concernente il mantenimento o riassunzione in servizio di militari invalidi della guerra. (017U1032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1917 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successivo modificazioni;
Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina, e il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito approvato con R. decreto 17 novembre 1912, numero 1329;
Visto il regolamento per l'applicazione della legge anzidetta, approvato con R decreto 18 luglio 1912, numero 867, e modificato con R. decreto 10 aprile 1913, n. 384;
Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni.
Visto il decreto Luogotenenziale del 2 aprile 1916, n. 486, col quale si dispone che la dichiarazione di congedo assoluto tiene luogo del decreto di collocamento a riposo peri militari resi permanentemente inabili al servizio;
Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli del tesoro e delle colonie; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1




Per il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra, di cui all'art 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481, il ministro della guerra stabilirà l'elenco degli esiti di lesioni o infermità che potranno essere considerati, quando le condizioni generali dell'invalido lo consentano, compatibili con la prestazione di un servizio militare sedentario e l'elenco degli esiti di lesioni o infermità che potranno essere considerati, in via eccezionale, e sempre quando le condizioni generali dell'invalido lo consentano, compatibili con la continuazione del servizio militare attivo.