stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 giugno 1917, n. 926

Recante disposizioni per le requisizioni di cereali. (017U0926)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/1921)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-6-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta dei ministri dell'interno, dell'agricoltura, dei trasporti marittimi e ferroviari, della guerra e del ministro segretario di Stato Comandini, secondo le facoltà attribuite al Comitato dei ministri di cui all'art. 1 del Nostro decreto 16 gennaio 1917, n. 76, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti e col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Sono eccettuate dalla requisizione le quantità di frumento, segale e orzo:

a) che sono necessarie per l'alimentazione del detentore, della sua famiglia e dei suoi dipendenti, coloni e salariati, cui debba somministrazione di vitto e compensi in natura;

b) che sono destinate alla semina dei fondi del detentore.

Il quantitativo necessario per l'alimentazione è determinato, per ciascuna Provincia, dal Commissariato generale per i consumi alimentari, sulla proposta del prefetto, sentito il parere della Commissione provinciale consultiva per i consumi e della Sottocommissione esecutiva del Consorzio granario provinciale.